Le luci dei veicoli non sono un giocattolo e non vanno usate in base alla fantasia. Esistono leggi precise che stabiliscono quali luci utilizzare, quando e come. Per quanto riguarda l’Italia, la normativa che le riassume è ovviamente il Codice della strada. Tracciamo un riepilogo.

Innanzitutto, dov’è scritto che i veicoli debbano per forza avere le luci? Precisamente nell’articolo 72, comma 1, lettera a): “I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione“. Il comma 13 dice a quanto ammontano le multe per chi circola senza le luci o con equipaggiamento non in regola: da 84 a 335 euro.

Ma quali sono le luci di cui un veicolo può essere dotato? Lo dice il lunghissimo comma 1 dell’articolo 151. Sono ben 20 dispositivi, per ognuno dei quali viene spiegato il significato. Qui ci limitiamo ad elencarli, citandoli nello stesso modo in cui il Codice li definisce: proiettore di profondità; proiettore anabbagliante; proiettore fendinebbia anteriore; proiettore di retromarcia; indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti; segnalazione luminosa di pericolo; dispositivo d’illuminazione della targa posteriore; luci di posizione anteriore, posteriore e laterale; luce posteriore per nebbia; luce di sosta; luce d’ingombro; luce di arresto; catadiottro; pannello retroriflettente e fluorescente; strisce retroriflettenti; luci di marcia diurna; luci d’angolo; proiettore di svolta; segnalazione visiva a luce lampeggiante blu; segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione. E’ vietato usare altri dispositivi o fonti luminose. Lo impone l’articolo 153, comma 9.

Dove vanno usate le luci e da quali veicoli? L’articolo 152, comma 1, dice che tutti i veicoli a motore devono usarle fuori dai centri abitati. Ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli devono usarle anche dentro i centri abitati. Il comma 2 stabilisce che i trasgressori sono soggetti ad una multa da 41 a 168 euro e alla decurtazione di 1 punto dalla patente.

Quando usare le luci? Lo dice l’articolo 153, comma 1: “Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità“.

Quali sono le luci obbligatorie in questi casi? “Le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti“. Il comma 5 aggiunge che in questi casi l’uso delle luci è obbligatorio anche durante la fermata e la sosta, anche se il veicolo è sulle corsie d’emergenza, a meno che il veicolo sia collocato fuori dalla carreggiata o sia reso pienamente visibile dall’illuminazione pubblica. L’obbligo non sussiste per biciclette (velocipedi, in burocratese), ciclomotori a due ruote e motocicli. Al di fuori di questi casi, qui dobbiamo tornare all’articolo 152, si possono usare le luci diurne, se il veicolo ne è dotato.

Una sezione a parte è dedicata agli abbaglianti, cioè i proiettori di profondità. Di nuovo l’articolo 153. Il comma 1 stabilisce che possono essere usati fuori dai centri abitati quando l’illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Al di fuori di quei casi, il comma 2 dice che non si devono usare. Inoltre il comma 3 stabilisce che si devono spegnere gli abbaglianti e passare agli anabbaglianti nei seguenti casi, citiamo pari pari: “a) quando stanno per incrociare altri veicoli, effettuando la commutazione delle luci alla distanza necessaria affinché i conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la loro marcia agevolmente e senza pericolo; b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l’uso dei proiettori di profondità avvenga brevemente in modo intermittente per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare; c) in qualsiasi altra circostanza se vi sia pericolo di abbagliare gli altri utenti della strada ovvero i conducenti dei veicoli circolanti su binari, su corsi d’acqua o su altre strade contigue“.

Chiudiamo il discorso degli abbaglianti citando il comma 4: “È consentito l’uso intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, anche all’interno dei centri abitati“.

Passiamo all’uso della segnalazione luminosa di pericolo, in linguaggio comune “le quattro frecce”. Il comma 7 stabilisce che si devono azionare nei seguenti casi: “a) nei casi di ingombro della carreggiata; b) durante il tempo necessario a collocare e riprendere il segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario; c) quando per avaria il veicolo è costretto a procedere a velocità particolarmente ridotta; d) quando si verifichino improvvisi rallentamenti o incolonnamenti; e) in tutti i casi in cui la fermata di emergenza costituisce pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada“.

Ora un altro strumento utilizzato molto spesso in maniera impropria: i fari antinebbia, tecnicamente proiettori fendinebbia. Comma 2: “Di giorno, in caso di nebbia, fumo, foschia, nevicata in atto, pioggia intensa, i proiettori anabbaglianti e quelli di profondità possono essere sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori“. Comma 8: “In caso di nebbia con visibilità inferiore a 50 m, di pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato“.

L’articolo 153 si chiude con le multe per i trasgressori. Chi usa gli abbaglianti in violazione al comma 3 è soggetto ad una sanzione da 84 a 335 euro e la perdita di 3 punti dalla patente. La violazione di tutte le altre disposizioni dell’articolo 153 è punita con una multa da 41 a 168 euro e la perdita di 1 punto dalla patente.

Un discorso a parte va fatto per gli indicatori di direzione, le famose “frecce”. Sono luci di tipo particolare, ma sempre di luci si tratta. E’ obbligatorio usarle per segnalare con sufficiente anticipo l’intenzione di effettuare una manovra. Lo dice l’articolo 154 del Codice, il quale aggiunge anche che è vietato usarle impropriamente. La multa per i trasgressori va da 41 a 168 euro, oltre alla decurtazione di 2 punti dalla patente.

Infine chiudiamo parlando del kit di lampadine di emergenza. Esso viene generalmente fornito dal costruttore del veicolo. Ma col tempo le lampadine di ricambio si usano, si smarriscono, si dimenticano. E’ obbligatorio averle sempre in auto? Ogni nazione europea ha una normativa specifica. Tra le principali, l’obbligo vige in Francia, Germania e Regno Unito.

In Italia non è obbligatorio. Tuttavia è consigliabile portare nel bagagliaio un set apposito, si tratta di buon senso. Non si prende la multa per non avere il kit in auto, ma se si circola con le luci guaste sì, come abbiamo visto. E’ soprattutto una questione di sicurezza, guidare al buio è di quanto più pericoloso possa esserci. Esistono set di varia dimensione. I più completi comprendono le lampadine a coppie per tutte le luci obbligatorie e anche i fusibili.

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